Il Ministero dello Sviluppo economico si è pronunciato in riferimento ad un quesito con il quale, una amministrazione comunale, chiedeva di conoscere se, in mancanza di una specifica disposizione normativa di carattere regionale, sia sanzionabile il comportamento di un esercente che impone il pagamento per l’uso dei servizi igienici ai “non clienti” dello stabilimento balneare.

Alla risposta del MSE è allegata una nota del Ministero della Salute, investito della questione in passato, in occasione di un esposto riguardante l’uso dei servizi igienici all’interno di un esecizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il Ministero della salute, in tale nota, si limita ad affermare che esiste l’obbligo, per i pubblici esercizi, di dotarsi di servizi igienici destinati alla clientela, ai sensi dell’articolo 28 del DPR 327/80.

Il Ministero della Salute, in tale nota, si limita ad affermare che esiste l’obbligo, per i pubblici esercizi, di dotarsi di servizi igienici destinati alla clientela, ai sensi dell’articolo 28 del DPR 327/80.

Come risulta evidente, il predetto Ministero si limita a richiamare la disposizione concernente l’ obbligo di dotazione di servizi igienici. Nulla è detto circa il loro uso da parte di soggeti diversi dalla clientela.

Il Ministero dello Sviluppo economico, sulla base della precedente interpretazione, conclude, dunque, per la non obbligatorietà da parte degli esercenti a consentire l’uso dei servizi igienici ai “non clienti”, rimettendo alla sola sensibilità e disponibilità di essi la possibilità che ciò avvenga.

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