La Manovra d’estate 2008, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 giugno con Decreto legge, ha modificato l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» con «euro 12.500»; in più,
l’ultimo periodo del comma 10 e’ abrogato.
In altre parole, viene fortemente stravolot quanto previsto in precedenza per la limitazione delluso del contante che dal 25 aprile 2008 era passata ad 5.000, ed ora ritorna ad 12.500, compresi i libretti al portatore. Resta invece invariata la normativa per i money transfers.
Con labrogazione dellultima parte del comma 10, inoltre, non è più necessaria lindicazione del codice fiscale nelle girate, degli assegni che continuano però ad essere a pagamento nel caso di assegni richiesti NON TRASFERIBILI.
Al comma 3, invece sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Dunque:
le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti non sono più obbligate a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni non devono obbligatoriamente essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico (ricordiamo che la norma abrogata prevedeva detto obbligo per importi unitari superiori a 100 euro a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009 lobbligo avrebbe riguardato gli importi superiori a 500 euro; infine, fino al 30 giugno 2008, come si ricorderà, lobbligo riguardava gli importi fino a 1.000 euro).
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