RIENTRO IN AZIENDA POST COVID

RIENTRO IN AZIENDA POST COVID

Ecco le indicazioni da seguire per il rientro in azienda post Covid definite dal Ministero della Salute.

Il 12 aprile 2021 il Ministero della Salute ha diffuso tra le organizzazioni datoriali (pubbliche e private), le OO.SS. maggiormente rappresentative, le regioni e province autonome e ai vari dipartimenti delle principali associazioni le “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, chiarendo come dovrà avvenire il rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro e la certificazione che dovranno presentare alle imprese anche alla luce dell’aggiornamento del protocollo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avvenuto il 6 aprile scorso.

RIENTRO IN AZIENDA POST COVID: I CASI POSSIBILI
Sono indicate 5 fattispecie diverse, che potranno essere aggiornate all’evolversi della pandemia:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Questi potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. In questo caso, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione per quei lavoratori contagiati, dovrà effettuare la visita medica di controllo prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Nel caso di certificazione della guarigione con tampone negativo, i lavoratori, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio (sempre col rispetto delle indicazioni in questione).

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Aderendo alle più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Dovranno, però, rispettare alcune precauzioni: saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. Non ci sarà bisogno della visita medica alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore, in caso di contatto stretto di un caso positivo, deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve prima osservare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, e sottoporsi poi a un tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che deve informare il datore di lavoro.

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