Ecco come funziona l’App VerificaC19 e le modalità di verifica del Green Pass.
Dal 6 agosto 2021, così come previsto dal DL Covid, scatta l’obbligo del Green Pass per determinate attività.
La verifica positiva del possesso del Green Pass abilita alla partecipazione a manifestazioni e all’accesso a luoghi più a rischio di affollamento o di contagio. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 105/2021, il Green Pass è richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
· Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
· Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
· Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
· Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
· Sagre e fiere, convegni e congressi;
· Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
· Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
· Concorsi pubblici.
ECCO COME SI OTTIENE:
– con il certificato di vaccinazione (rilasciato 15 giorni dopo la prima dose);
– con il certificato di guarigione (valido 6 mesi);
– con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.
SANZIONI:
Per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS:
I controlli, per verificare la validità e l’autenticità dei certificati sia in versione cartacea che digitale, saranno effettuati tramite l’App VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI.
L’App può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, cioè chi è deputato al controllo delle Certificazioni verdi, e gli organizzatori di eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
L’app gratuita VerificaC19 deve essere installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
LE ISTRUZIONI PER SCARICARE L’APP VERIFICAC19:
– Scarica l’app gratuita “VerificaC19” dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.
– Apri l’app “VerificaC19”.
– Nella schermata iniziale premi il tasto “Avvia scansione”, si attiverà la fotocamera.
– Inquadra il codice QR del green pass con la fotocamera del cellulare.
– Se il green pass è regolare e in corso di validità, l’app mostrerà la scritta “Certificato valido” e nome, cognome e data di nascita dell’intestatario.
L’App consente di leggere il QR code delle Certificazioni verdi e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità del pass, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario.
Tutti i dati sensibili contenuti nel Green pass non saranno memorizzati dalla App nel rispetto della privacy.
Clicca qui per visualizzare la Guida all’Utilizzo del Governo.
ATTENZIONE:
L’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 consente ai titolari di imprese/enti, tenute alla verifica, di delegare con atto formale l’operazione a un incaricato.
A tale riguardo, l’art. 29 del Gdpr impone che siano impartite apposite istruzioni all’autorizzato al trattamento. L’incombenza è assistita, in caso di inosservanza, dalla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 83, par. 4, Gdpr. Per l’ipotesi di violazioni, anche se non espressamente descritte, della correttezza delle operazioni è applicabile l’articolo 5 Gdpr, assistito dalla ben più pesante sanzione prevista dall’articolo 83, par. 5, Gdpr.
SCARICA IL MODELLO DI DELEGA che le imprese possono utilizzare in caso di NOMINA DI UN INCARICATO ALLA VERIFICA del Green Pass e alcune INDICAZIONI UTILI
SCARICA LE NOTE LEGALI PER LA VERIFICA CD19 DA CONSEGNARE AL DIPENDENTE/COLLABORATORE
Quando formalizzare l’incarico
L’incarico è necessario prima di effettuare un evento o di consentire l’accesso a luoghi riservato a soggetti in possesso della certificazione verde Covid 19.
Il soggetto incaricato riveste a tutti gli effetti il ruolo di autorizzato al trattamento. A tale proposito il Gdpr impone al titolare del trattamento di impartire istruzioni sul trattamento (articolo 29), istruzioni concernenti i profili della sicurezza del trattamento (art. 32) ed altresì di fornire formazione idonea (articolo 39).
Tutti questi adempimenti trovano collocazione cronologica in via preliminare all’inizio del trattamento o in occasione di modifiche alle modalità di esecuzione delle operazioni di trattamento.
Norme di riferimento
Le norme essenziali che stanno alla base dell’incarico sono:
· l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, che attua l’articolo 9 del decreto Riaperture (decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;
· e, in ambito privacy, l’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr).
I riferimenti indicati rappresentano i richiami delle norme primarie di rango legislativo. Peraltro, altre disposizioni di natura contrattuale, collettiva o individuale, possono giocare il loro ruolo, in relazione ad attribuzioni attinenti all’organizzazione del lavoro e poteri direttivi interni alla organizzazione medesima.
Come va assolto l’adempimento
Si tratta di un adempimento documentale da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare. In parallelo vanno adottate misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.
L’operazione di controllo ha due fasi:
– il controllo del possesso di un titolo;
– l’identificazione del portatore quale soggetto titolare del titolo.
Le operazioni sono descritte anche sul sito internet della Certificazione Covid.
L’impresa/ente delegante deve anche controllare:
– il registro dei trattamenti;
– il codice disciplinare;
– le nomine di autorizzato al trattamento per eventuali integrazioni.