Si completerà così la “regressione” prevista dall’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”) – che fissava un limite ai pagamenti in contanti; tali limitazioni hanno subito regressioni nel corso degli ultimi anni; fino ad arrivare ai 999,99€ in vigore dal 1 gennaio 2022.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti indicati riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, qualsiasi sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente divisi. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Il limite posto all’utilizzo del contante si allinea alle regole previste per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Si sottolinea, inoltre, che in sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-quater fissa a 3.000€ per i cambiavalute.