Visto l’intensificarsi dei controlli dell’autorità competente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), con la presente siamo a ricordare i principali obblighi normativi previsti per:
- TUTTE LE ATTIVITÀ COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, ANCHE SENZA DIPENDENTI O CON SOLO SOCI LAVORATORI e/o COLLABORATORI
- TUTTE LE DITTE INDIVIDUALI CON LAVORATORI e/o COLLABORATORI.
- DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
- VERBALE CONSEGNA DPI
- NOMINA MEDICO COMPETENTE
- GIUDIZI IDONEITA’ LAVORATIVA ADDETTI
- NOMINA/INCARICO RSPP
- ATTESTATO FORMAZIONE RSPP
- NOMINA RAPPRESENTANTE LAVORATORI ( RLS ) O NOMINA RLST
- ATTESTATO FORMAZIONE RLS
- ATTESTATI CORSO ADDETTI ANTINCENDIO
- ATTESTATI CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
- ATTESTATI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- ATTESTATI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- ESTINTORI
- VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Gli obblighi normativi principali prevedono:
- 1. ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti. Per tale ragione, qualora ci siano state delle variazioni , come per esempio:
- NOMINATIVI DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA (VARIAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE
- VARIAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO (AMPLIAMENTO O MODIFICA DEI LOCALI)
- VARIAZIONE DIPENDENTI CON RELATIVE MANSIONI SPECIFICHE
- VARIAZIONE MACCHINE / ATTREZZATURE / PROCESSI PRODUTTIVI
- VARIAZIONE SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI CON RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA
- VARIAZIONE SEDE LEGALE O RAGIONE SOCIALE
- ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE
- VARIAZIONE CICLI PRODUTTIVI AZIENDALI
è necessario apportare le modifiche opportune nel documento, per non incorrere in possibili sanzioni (per altro inasprite dal legislatore del 10% in data 31 dicembre 2018).
Il documento va, quindi, revisionato periodicamente, deve avere data certa e deve essere firmato da tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS o RLST, Medico Competente ).
- 2. FORNIRE AGLI ADDETTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE INDICATI NEL DVR ( DPI )
3. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ( MC )
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il medico competente:
- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
- 4. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE O PROTEZIONE (RSPP)corso formazione RSPP- da rinnovare ogni 5 anni
5. NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) TRAMITE CORSO DI FORMAZIONE O RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE (RLST)
Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforza e amplia le prerogative dei lavoratori in azienda ridefinendo, all’articolo 47, la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (R.L.S.)
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S..
Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti sono possibili due soluzioni.
La prima è rappresentata dall’elezione diretta da parte dei lavoratori di un loro collega occupato in azienda che in seguito dovrà partecipare obbligatoriamente ad un apposito corso di formazione.
La seconda è l’opzione da parte dei lavoratori di designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale: l’R.L.S.T. Il rappresentante territoriale viene nominato dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori di comparto tra quei soggetti che rispondono ai requisiti di conoscenze e capacità richieste dalla legge.
6. ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO
corso formazione ANTINCENDIO-da rinnovare ogni 3 anni e corso formazione PRIMO SOCCORSO- da rinnovare ogni 3 anni
7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
corsi di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI, come da nuovo accordo Stato-Regione di dicembre 2011. Si intende per lavoratore: “la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. Il corso prevede un rinnovo ogni 5 anni.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
8. PRESENZA E CORRETTA GESTIONE DELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO O DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
9. PRESENZA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ESTINTORI
10. VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
5 anni per gli impianti di tipo ordinario, 2 anni per gli impianti in luoghi a rischio
L’associazione è a tua disposizione per ogni chiarimento ed è in grado di verificare insieme a te la documentazione e se essa è aggiornata alle ultime disposizioni di legge.
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI AREZZO Via Fiorentina 240 – AREZZO Tel. 0575984312 E-mail info@confesercenti.ar.it
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