Con D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) e D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) il Governo italiano ha disposto misure a favore delle imprese con l’obiettivo di compensare parzialmente l’aumento dei costi dell’energia.
Con riferimento alle imprese non energivore, queste potranno usufruire di un credito di imposta per le bollette di energia elettrica e gas naturale relative al secondo trimestre 2022 (bollette di competenza 01/04/2022 – 30/06/2022, indipendentemente dalla data di emissione).
Al fine di poter richiedere il contributo occorre rispettare i seguenti requisiti:
Energia elettrica
• almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
• La spesa per la materia energia (composta da: commercializzazione, materia prima, perdite e dispacciamento – al netto di eventuali oneri accessori, come da circolare AdE del 13/E del 13/05/2022), relativa al primo trimestre 2022, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
Gas naturale
• Uso del gas per usi energetici diversi dal termoelettrico, sono pertanto esclusi i gruppi di cogenerazione;
• per il gas naturale la verifica del superamento del 30% viene eseguita sui prezzi pubblicati dal GME, pertanto, essendo già evidente il superamento di tale limite, possono aderire tutti gli utilizzatori.
L’azienda che rientra in questi requisiti potrà usufruire di un credito di imposta pari a:
• Energia elettrica: 15% della spesa per la materia energia (al netto di oneri accessori) relativa al secondo trimestre 2022.
• Gas naturale: 25% della spesa per la materia gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Vi informiamo che la Delibera ARERA n. 373/2022/R/Com del 29 luglio 2022 dispone che, se il venditore di energia elettrica e gas riforniva le utenze dell’impresa sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022, il venditore stesso, SU RICHIESTA del cliente, debba inviare una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare del credito d’imposta.
Tale richiesta deve essere fatta dal cliente entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29/08/2022.
ATTENZIONE:
Consigliamo quindi ai nostri associati che hanno avuto lo stesso fornitore nei periodi di riferimento sopra riportati (I° trimestre 2019 e primi due trimestri 2022) di fare domanda direttamente al loro fornitore tramite PEC entro il 29 Agosto 2022.