TAX CREDIT ENERGIA E GAS

TAX CREDIT ENERGIA E GAS

Entro il 16 marzo comunicazione dei tax credit maturati nel 2022. Ecco come richiederlo.

Si ricorda che il 16 marzo scade il termine per usufruire del credito d’imposta istituito a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni.

NB: La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il software che permetterà, fino al 16 marzo 2023, di inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. Ed ha definito, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022, approvando altresì l’apposito modello e le istruzioni per la compilazione.

Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre e dicembre 2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

La comunicazione dei crediti d’imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo specifico modello approvato, composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati).
Tale comunicazione va inviata, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Inoltre, tenuto conto che i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (a meno che la comunicazione di cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).
Il mancato invio determina l’impossibilità di utilizzo.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Restano fermi i termini previsti per ciascuna agevolazione e i relativi codici tributo già approvati.

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