ALCOLICI

Con l’entrata in vigore, il 4 ottobre, della legge n. 160, recante modifiche al codice della strada, è vietato somministrare alcolici dopo le 2,00 della notte nei locali ove la somministrazione avviene congiuntamente alla tenuta, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, di spettacoli o di altre forme di intrattenimento. Inoltre, il titolare o il gestore dovrà assicurarsi che all’uscita sia possibile effettuare, in modo volontario da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. In caso di violazione della norma, è prevista l’applicazione della sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni.
“Siamo ormai al coprifuoco: le discoteche, i pubblici esercizi, i locali di intrattenimento soprattutto nelle località turistiche dopo una certa ora si spopoleranno”.
Sarà questo, secondo la Fiepet-Confesercenti, l’unico effetto del provvedimento sulla sicurezza stradale che prevede la sospensione della vendita di alcolici nei locali pubblici dopo le due di notte.
“Non è con il proibizionismo nei locali notturni e nei pubblici esercizi che si combatte la piaga degli incidenti stradali tra i giovani. Chi vuole bere farà in modo di acquistare gli alcolici da qualche altra parte, per non dire che si incrementerà la vendita abusiva e clandestina. Il problema, prosegue la FIEPET, è sia quello di responsabilizzare i giovani, che quello di intensificare l’impegno per la prevenzione ed i controlli sulle strade.
Non si può chiedere agli esercenti di svolgere attività di controllo e repressione, di tenere misuratori del tasso alcolico, sale per il riposo degli “avventori” un po’ “allegri” e poi di interrompere la vendita delle bevande alcoliche dopo le due di notte. Sembra più un provvedimento punitivo nei confronti degli esercenti che preventivo e protettivo rispetto ai giovani”

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