Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale. E questo il senso dellemendamento al disegno di legge di conversione del decreto approvato martedì 18 luglio dalla Commissione Bilancio al Senato, in sede referente, su proposta del Governo.
Lemendamento funge da norma di interpretazione autentica, riconducendo lintervento governativo allo specifico ambito del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
In sostanza, il divieto di fissare limiti e prescrizioni, quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, si potrà riferire esclusivamente agli esercizi commerciali al dettaglio di cui al D. Lgs. n. 114, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti, ai quali non si applica la particolare disciplina.
Pur non essendo stato definitivamente approvato il disegno di legge, le Regioni, cui spetta adeguarsi ai princìpi statali entro il 1° gennaio 2007, terranno dunque conto dellindicazione, che proviene dallo stesso Governo.
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