Le novità per la produzione e la vendita

Ricordiamo che a tutela del consumatore, a cui la legge attribuisce sempre maggiori garanzie in fatto di trasparenza delle informazioni e sicurezza degli alimenti, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali hanno approvato, lo scorso anno, un decreto ministeriale recante la «disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno»: tra questi il panettone e il pandoro, dolci tipicamente natalizi. I nuovi obblighi sono scattati dal 28 gennaio 2006 e dunque, per i prodotti natalizi, si applicheranno per la prima volta a partire da questo Natale. Questi i principali contenuti della normativa: 1) per ogni prodotto sono indicati gli ingredienti obbligatori e facoltativi e il relativo procedimento di produzione; 2) è prevista la possibilità che si utilizzi la denominazione «riservata» (panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto, amaretto morbido) anche per i prodotti privi di alcuni ingredienti e/o arricchiti di altri, purché le variazioni siano indicate in etichetta; 3) vanno indicati nella denominazione di vendita, con relativo riferimento alla percentuale di impiego, ulteriori ingredienti caratterizzanti il prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti; 4) i prodotti di piccole dimensioni possono essere anche denominati «panettoncini», «pandorini», «colombine»; 5) le regole di produzione e commercializzazione sono le stesse per prodotti industriali e artigianali; 6) i prodotti non conformi alle nuove disposizioni non possono utilizzare le denominazioni riservate, ma devono essere presentati con denominazioni diverse: per esempio, «dolce di Natale» al posto di panettone o pandoro, «biscotti all’uovo » o «alle mandorle», invece che savoiardi o amaretti. Sono ingredienti indispensabili per panettone, pandoro e colomba il burro e le uova fresche; queste ultime, con una percentuale minima del 26%, sono elemento caratterizzante dei savoiardi, mentre gli amaretti si caratterizzano per la presenza di mandorle e «armelline ». Le versioni «speciali» o arricchite con farciture, ripieni, glassatura o decorazioni devono contenere, per panettone, pandoro e colomba, almeno il 50% dell’impasto base, per savoiardi e amaretti almeno il 60%. I prodotti venduti direttamente nei laboratori di produzione potranno essere privi di etichetta, purché la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti siano riportati in apposito cartello sul banco di vendita o in un registro dei singoli prodotti esposto nel punto vendita e a disposizione degli acquirenti. Maggiori informazioni le potrai comunque trovare nell’opuscolo predisposto dal Ministero, consultabile sul nostro sito www.confesercenti.ar.it.

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