Disposizioni in materia di distribuzione carburanti. Diritto camerale e comunicazione prezzi.
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È stata approvata ed è in attesa di pubblicazione la legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, licenziata dal Senato (ddl 1195-B) lo scorso 9 luglio.
La normativa in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione, contiene due importanti novità:La prima circa la determinazione del fatturato ai fini del diritto camerale; la seconda sulle misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti.
Il provvedimento contiene lintervento di modifica delle disposizioni in materia di versamento del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti.
Per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato deve essere inteso al netto delle accise, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009.
La modifica comporterà un notevole risparmio per i circa 8.000 gestori iscritti alla sezione ordinaria del registro delle imprese, i quali dallo scorso anno versano il diritto annuale finalizzato alla copertura del fabbisogno del sistema camerale, rapportandolo al fatturato, diversamente dai titolari di imprese iscritte alla sezione speciale, che pagano il diritto in misura fissa.
Per ciò che concerne il calcolo dell’importo del diritto annuale, il decreto ministeriale 30 aprile 2009 stabilisce che per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2008, determinate misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.
Per individuare il valore del fatturato al quale applicare le dette misure fisse o aliquote occorrerà, in mancanza di precise indicazioni da parte del sistema camerale, partire dai valori indicati nella menzionata circolare del Ministero dello sviluppo economico, facendo dunque riferimento alla somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP, dalla quale dovranno sottrarsi le accise relative ai carburanti per i quali è stata effettuata fatturazione nell’anno 2008.
L’importo delle accise da sottrarre ai fini del calcolo del fatturato potrà essere desunto dai valori dei carburanti contabilizzati nel registro di carico e scarico la cui tenuta è obbligatoria per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
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