E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.” Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 150/2013, che – in sede di proroga al 31 ottobre 2015 dei termini per l’adeguamento alle disposizioni antincendio – aveva previsto, al comma 2, l’emanazione di una regola tecnica che semplificasse gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile 1994 per le strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto. In particolare, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto trovano applicazione per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del 1994 , che abbiano un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti al 22 agosto 2015 ( data di entrata in vigore del decreto i). Obiettivo della nuova regola tecnica è quello di realizzare e gestire le strutture turistiche ricettive, come sopra descritte, al fine di salvaguardare persone e beni contro i rischi antincendio, in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Per raggiungere tali obiettivi è stata predisposta una apposita regola tecnica, contenuta nell’allegato al D.M. 14 luglio 2015. La regola tecnica si applica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere – con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 – esistenti alla data del 22 agosto 2015, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Il responsabile delle attività ha la facoltà di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, rinunciando ad usufruire delle semplificazioni di cui al decreto in oggetto.
Le disposizioni della regola tecnica allegata al decreto in esame trovano applicazione anche alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, secondo le modalità e i tempi fissati dal decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012, recante il Piano straordinario biennale antincendio .
Per quanto riguarda i prodotti che possono essere impiegati per la realizzazione delle disposizioni tecniche di cui al decreto in esame, possono essere utilizzati:
a. i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi;
b. gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione comunitaria , che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sempre che siano conformi alle suddette disposizioni;
c. le tipologie di prodotti non contemplati dalle lettere precedenti, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’EFTA , per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto in oggetto.
Il decreto 14 luglio 2015 entrerà in vigore il 22 agosto 2015.