La Giunta regionale, vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio”, preso atto che, nella riunione del 27 ottobre 2015, il Coordinamento tecnico interregionale ha incontrato i rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria;
Sentite le Associazioni di categoria regionali, ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2016, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone per
entrambe la durata in sessanta giorni HA DELIBERATO di individuare, per l’anno 2016, nelle date, rispettivamente, del primo giorno feriale
antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e del primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva. Inoltre ha stabilito la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.
ECCO LA DELIBERA REGIONALE:
Delibera_n.1055_del_09-11-2015- saldi 2016