Gli ambulanti sono finalmente fuori dall’applicazione della Bolkenstein. Restano da definire i criteri per il rinnovo della concessioni attive. È l’effetto della legge di Bilancio approvata dal Parlamento a fine 2018.
La legge di Bilancio interviene dunque, per l’ennesima volta nel corso dell’ultimo decennio, sulla normativa relativa al commercio su aree pubbliche. Questa volta lo fa, finalmente, accogliendo una richiesta che Confesercenti ha ripetutamente sollecitato: “le disposizioni di cui al d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/ce, relativa ai servizi nel mercato interno, non sono applicabili al commercio su aree pubbliche”.
Con il nuovo atto, non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio “non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente”.
Inoltre, l’abrogazione dell’art. 70 comporta la soppressione del meccanismo in base al quale, in sede di Conferenza unificata, erano stati individuati, con Intesa tra Stato e Regioni, i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni. Restano ora da definirsi le modalità per il rinnovo per le concessioni che attualmente sono attive.
E alla scadenza della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2017, i cui effetti si esauriranno il 31 dicembre 2020, le concessioni in essere dovranno essere rinnovate, con durata decennale, al 31 dicembre 2030: spetterà dunque presumibilmente alle Regioni, depositarie della potestà legislativa in materia di commercio su aree pubbliche, stabilire mediante quali procedure e modalità debba avvenire la riassegnazione delle stesse.
Anva Confesercenti continuerà a mantenersi attiva nei confronti del Ministero competente, delle Commissioni parlamentari e delle Regioni, per assecondare una ulteriore evoluzione positiva della vicenda.
ECCO IN SINTESI COSA DICE LE LEGGE
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1, comma 686, ha infatti previsto che:
- a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”;
- b) all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
- c) l’articolo 70 è abrogato>>.