Si informa che, con il decreto in oggetto emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il Governo, accogliendo le segnalazioni pervenute dagli operatori interessati e dalle Associazioni categoria, ha provveduto ad una generale revisione del sistema delle sanzioni, penali e amministrative, applicabili per le violazioni degli obblighi tributari.
Riguardo alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ecco le principali novità di interesse per le aziende e che costituiscono un’attenuazione della misura delle sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti.
1) In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile e’ stata ridotta, per ciascuna operazione, dal 90% al 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con il limite minimo di cui al successivo punto 3.
2) La sanzione per omessa verificazione periodica è stata collocata nel testo normativo in posizione autonoma e si applica quindi a tutte le ipotesi della omessa VP (c.d. “VP scaduta”) ed è stata confermata nella misura da euro 250 a euro 2.000.
3) E’ stata ridotta da 500 a 300 euro la sanzione minima applicabile per i casi mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi.
4) Nei casi di omessa o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri che risultino tuttavia regolarmente memorizzati, è stata confermata la misura della sanzione pari a 100 euro per ciascuna omessa trasmissione. Tuttavia, è stato opportunamente introdotto un “tetto” massimo all’importo della sanzione, stabilendo “comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre”. Ciò al fine di evitare, come purtroppo è avvenuto in passato, casi di determinazione di una sanzione molto alta e contraria al generale principio della proporzionalità.
5) Le nuove disposizioni “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”
6) Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.