Coronavirus: tutta Italia diventa “zona protetta”

Coronavirus: tutta Italia diventa “zona protetta”

Regole ancora più stringenti per il commercio, con il nuovo decreto del governo. La nuova comunicazione è necessaria a seguito della introduzione del muovo DPCM del 9 marzo 2020 che segue quello emanato in data 8 marzo 2020.
Si ricorda che per bar e ristoranti l’apertura è concessa solo dalle 6 alle 18 e che la chiusura alle 18 riguarda anche le attività artigianali di alimenti: pizzerie a taglio e gelaterie.
Per tutte le attività commerciali rimane il rispetto della distanza minima di un metro, o chiusura.

ATTENZIONE… Puntualizziamo che fino questa mattina era sembrato che gli alimenti per asporto, (la classica pizza), fosse consentita anche successivamente alle ore 18, ma in realtà indiscrezioni ci dicono che siamo in attesa di una nota ufficiale della Prefettura con la quale si puntualizza che l’asporto successivamente alle 18 non è consentito, pur rimanendo sembra consentita la consegna a domicilio.

Ecco in sintesi le principali disposizioni di interesse per gli associati contenute nel DPCM 9 marzo-2020 che estende su tutto il territorio nazionale quelle contenute nel DPCM 8 marzo 2020  e riservate alle cosiddette “zone rosse” (articolo 1)

In particolare:

  • evitare ogni spostamento di persone fisichesalvo per comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale), attraverso l’apposito modulo
  • raccomandato  a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
  • vietati assembramenti anche all’aperto
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportivedi ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • sospesi  gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina e  tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • Sospese attività dipalestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali (salvo che per l’erogazione di prestazioni rientranti in livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali, ricreativi
  • chiusi gli impianti sciistici;
  • sospesa l’apertura dimusei e luoghi di cultura:
  • consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione;
  • consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e barse il gestore garantisce un accesso con modalità contingentate o evitando assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;  in caso contrario, le  strutture dovranno essere chiuseSanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  • nelle giornate festive e prefestivesono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercatiNei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metroin caso contrario, le  strutture dovranno essere chiuse. Sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  • La chiusura nelle giornate festive e prefestive non riguarda farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, se il gestore garantisce comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonaledi un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

Queste le evidenze di principale interesse per i soggetti associati. Si raccomanda  a tutti la lettura integrale

del DPCM-9-marzo-2020

del DPCM 8 marzo 2020

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