COVID: LE LINEE GUIDA PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA E AMBULANTE

COVID: LE LINEE GUIDA PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA E AMBULANTE

Ecco l’ordinanza del Ministero della Salute.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono rispettare le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».
L’ordinanza del Ministero dell Salute produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

COMMERCIO
Ad integrazione delle misure di carattere generale, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
● Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
● Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
● Favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
● assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
● assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale.
● individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa

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