Nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 di estensione delle restrizioni.
Le principali novità:
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario anche per l’accesso in:
– alberghi e strutture ricettive (inclusi i ristoranti interni);
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
– per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Capienze impianti sportivi
– consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Queste le principali novità del Decreto, che comprende anche aggiornamenti sulle quarantene precauzionali e dà mandato al Commissario Straordinario e Ministero della Salute di stilare un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative delle farmacia per calmierare i prezzi di mascherine Ffp2.
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ECCO I CHIARIMENTI SULLE DIFFERENTI DEFINIZIONI DI CONTATTO:
Qual è la definizione di “contatto stretto” o “ad alto rischio”?
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Cosa si intende per contatto “a basso rischio“?
Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.