Entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno ogni impianto di distribuzione carburanti dovrà integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una relazione che valuti specificatamente i rischi di un’eventuale esplosione e prendere le necessarie misure di prevenzione.
Il 30 giugno 2006 scade infatti il termine entro il quale i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal titolo VIII-bis del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n.233.
Rientrano certamente nell’ambito della normativa in questione le aree relative agli impianti di distribuzione dei carburanti.
Spetta al datore di lavoro prevenire la formazione di atmosfere esplosive, evitando l’accensione delle stesse ed attenuando gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale esplosione.

Il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive e prendere i consequenziali provvedimenti di carattere generale affinché, nei luoghi in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Le aree dell’impianto dovranno essere ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive; in relazione alla classificazione effettuata, il datore di lavoro assicurerà che siano applicate le prescrizioni minime specifiche.
Nei casi in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori, le particolari aree saranno segnalate nei punti di accesso.
Il datore di lavoro provvederà poi ad elaborare e tenere aggiornato un documento, denominato ¿documento sulla protezione contro le esplosioni”, da compilare prima dell’avvio dell’attività e rivedere in caso di modifiche, ampliamenti o trasformazioni.
Detto documento è parte integrante del ¿documento di valutazione dei rischi” prescritto a norma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626.

Nei casi in cui nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese (ad esempio quando avvengano interventi di manutenzione sugli impianti), il datore di lavoro responsabile del luogo in cui operino i lavoratori delle diverse imprese ha la funzione di coordinatore per l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è tenuto a specificare nel documento sulla protezione contro le esplosioni l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

SANZIONI

L’art. 89, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 626 punisce con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da ¿ 1.550,00 a 4.130,00 il datore di lavoro che non predispone le misure generali di prevenzione, ovvero non osserva gli obblighi del coordinamento, non provvede alla ripartizione in zone delle aree ed alla applicazione delle relative prescrizioni minime, non sottopone a verifica le installazioni elettriche nei casi in cui è previsto l’obbligo.
La stessa pena è applicata al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 89, comma 1, in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione.

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