IN VIGORE DAL 15 GIUGNO IL DECRETO LEGISLATIVO N°198/2021 “NUOVE REGOLE PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI- PRATICHE COMMERCIALI SLEALI, VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PATTUITI”.

IN VIGORE DAL 15 GIUGNO IL DECRETO LEGISLATIVO N°198/2021 “NUOVE REGOLE PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI- PRATICHE COMMERCIALI SLEALI, VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PATTUITI”.

Si ricorda che dal 15 giugno, con l’entrata in vigore dell’art 19 ter commi 1 e 2 del Decreto Taglia Prezzi d.lgs 198/2021(convertito con L 51/2022), sono cambiate le regole per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari. Le nuove disposizioni confermano l’obbligo di stipulare un contratto in forma scritta (salvo esclusioni specifiche) e dettagliano le pratiche commerciali considerate sleali, stabilendo una nuova disciplina sanzionatoria. Sono assoggettate alla nuova disciplina tutte le vendite di prodotti agricoli / alimentari così come indicati nei trattati UE.

In conseguenza di ciò tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, sia con consegna unica che di consegna pattuita su base periodica, dovranno essere conformi alla nuova normativa, compresi quelli sottoscritti antecedentemente al 15 dicembre 2021.

Scopriamo cosa cambia per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Per le vendite di tali prodotti la principale novità è costituita dall’obbligo di stipulare un contratto in forma scritta che contenga i seguenti elementi:
– quantità e caratteristiche dei beni ceduti;
– durata dei beni stessi;
– prezzo pattuito;
– modalità di consegna;
– modalità di pagamento.

Il contratto può essere sostituito, come prevedeva anche la precedente normativa, da DDT o fattura oppure ordine di acquisto in cui siano presenti tutti gli elementi che avrebbe dovuto riportare il contratto (precedentemente concordati in un accordo quadro).
In questo caso sul DDT o sulla fattura o sull’ordine di acquisto si riporterà la dicitura “assolve gli obblighi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 198/2021, accordo quadro concordato in data __________”.
L’accordo quadro può essere anche una e-mail in cui una delle parti conferma all’altra gli elementi essenziali dell’accordo.

Chi resta escluso dalla nuova disciplina?
Sono escluse dalla nuova disciplina (come del resto dalla precedente) le cessioni di prodotti agricoli/alimentari:
– i contratti conclusi con il consumatore finale, quindi tutte le tipologie di vendita al dettaglio al consumatore finale;
– le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
– le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
– le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
– le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.

I termini di pagamento massimi previsti dalla normativa sono i seguenti:

a) contratti di cessione con consegna su base non periodica:
prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dalla data di consegna (o comunque dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)
prodotti agricoli NON deperibili > entro 60 giorni dalla data di consegna (o comunque dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere)

b) contratti di cessione con consegna su base periodica:
per prodotti agricoli deperibili > entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna;
per prodotti agricoli deperibili > entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (massimo un mese) o dalla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna

Quindi la decorrenza dei 30 gg può non coincidere con la data di fatturazione.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora, che si applicano in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di 4 punti percentuali ed è inderogabile.
Esempio: in una data scadenza il tasso di interessi è del 8% quindi applicherà 8 + 4= 12% di interessi.

LE DEROGHE PREVISTE AI TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire oltre i 30 gg stabiliti dalla legge se:
– la fornitura rientra in un accordo quadro relativo a programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e latte destinati alle scuole;
– la fornitura è effettuata ad enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
– nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino, a condizione che i termini di pagamento specifici, siano definiti in contratti vincolanti o risultino da accordi pluriennali in essere.

DURATA

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione.
Il vincolo della durata non si applica ai contratti di cessione nel caso che l’acquirente sia una impresa di somministrazione di alimenti e bevande.
NOVITA’: Il 20 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione con modificazioni del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Più nel dettaglio, l’art. 19 ter della legge 51/2022, intitolato “Disposizioni per il sostegno al settore dell’agroalimentare”, prevede essenzialmente che viene estesa la definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili, e quindi estende il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

1. preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
2. sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
3. prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
4. tutti i tipi di latte;

La norma sembra voler chiarire un dubbio interpretativo che l’esperienza dei primi mesi sembrerebbe aver messo in luce, prevedendo una disposizione a favore degli operatori della filiera agroalimentare che producono i propri prodotti, con tempistiche ristrette, a partire da materie prime deperibili pagate a 30 giorni. Ciò in quanto riconosce a quest’ultimi il diritto di beneficiare di condizioni di pagamento analoghe a quelle dei propri fornitori di prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Nonostante le integrazioni recentemente apportate dal legislatore con la L. 51/2021, il D. Lgs. 198/2021, a cui le aziende del settore agroalimentare sono chiamate ad adeguarsi, presenta ancora numerosi punti aperti, lasciando spazio a non pochi dubbi interpretativi con cui le aziende si scontrano quotidianamente nella prospettiva di conformare le relazioni commerciali di fornitura dei prodotti agricoli e alimentari alle esigenze del legislatore.

Gli uffici CONFESERCENTI ed il nostro ufficio legislativo continueranno a monitorare le segnalazioni ed i dubbi delle aziende associate per interpretarle, raccoglierle e portarle all’attenzione degli uffici ministeriale competenti.

Chi sono gli addetti ai controlli e sanzioni?
Guardia di finanza e Comando Carabinieri sono incaricate di effettuare i controlli per garantire la tutela agroalimentare. Restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l’accertamento delle pratiche commerciali sleali.
In caso di violazione compiuta, la misura della sanzione è determinata in riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all’entità’ del danno provocato – ed è rapportata in una percentuale del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente, con percentuali che variano a seconda della violazione tra il 4 ed il 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente.
Nei casi di violazioni reiterate, tali sanzioni potranno essere duplicate e triplicate, senza poter mai eccedere però il 10 % del fatturato considerato come sopra.

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