L’obbligo dal 1 ottobre 2010

A partire dal 1° ottobre 2010 è obbligatoria l’etichettatura per i prodotti “finiti ed intermedi” destinati alla vendita nel settore tessile, di pelletteria e calzaturiero.
Approvato quindi in via definitiva dalla Camera dei deputati il Disegno di legge n. 2624-B sulle Disposizioni concernenti la commercializzazione.
Lo scopo è quello di evidenziare il luogo d’origine di ogni singola fase di lavorazione dei richiamati prodotti e di garantirne la tracciabilità per opportuna informazione e tutela dei consumatori .

L’etichetta dovrà riportare le informazioni specifiche fornite dall’impresa produttrice sulla conformità dei processi di lavorazione alle vigenti norme in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti in esame, sull’esclusione dell’impiego di soggetti minori di età nell’ambito del ciclo della produzione e sull’osservanza della vigente normativa europea e degli accordi internazionali siglati in materia ambientale.

Entro giugno 2010 il Ministero dello sviluppo economico dovrà adottare un un Regolamento teso a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio anche a tutela dell’ambiente, con provvedimento ad hoc da emanare di concerto con lo stesso MSE previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni e da aggiornare con cadenza biennale, contenente tra l’altro l’esatta individuazione delle autorità sanitarie competenti ad effettuare i predetti controlli.

Entro luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire le specificità della normativa sull’etichettatura obbligatoria e sull’uso dell’indicazione “Made in Italy” tramite apposito Decreto attuativo, da emanare di concerto con i Ministeri delle finanze e delle politiche europee, recante tra l’altro le modalità esecutive dei relativi controlli da esperire senza nuovi oneri per la finanza pubblica e con l’eventuale partecipazione delle competenti Camere di commercio.

L’indicazione “Made in Italy” sarà circoscritta ai soli prodotti finiti per i quali almeno due delle fasi di lavorazione si siano svolte prevalentemente nel territorio nazionale, purché risulti verificabile la tracciabilità delle residue fasi.

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