La vigilanza non spetta ai gestori dei locali

Con la Sentenza n. 6167 depositata il 7 ottobre 2009, il Consiglio di Stato, ha confermato la decisione di primo grado del TAR Lazio n. 6068/2005 contenente l’annullamento della Circolare del Ministro della salute 17 dicembre 2004, che sanciva come è noto a carico dei gestori dei locali aperti al pubblico l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto di cui all’art. 51 L n. 3/2003 e ss. modificazioni (Tutela della salute dei non fumatori).
Il giudice di secondo grado ha quindi ribadito che ai sensi dell’art. 23 della Costituzione una fonte di rango amministrativo, quale è nella fattispecie l’abrogata circolare ministeriale del 2004, non può imporre ai responsabili di strutture aperte al pubblico specifici obblighi di sorveglianza nei confronti della clientela.

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