MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
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Previsto l’intervento di due strutture dello Stato specializzate nel rilascio di garanzia alle imprese:
- SACE
- Fondo Centrale di Garanzia PMI ex L. 662/96.
INTERVENTO DI SACE
- Principalmente in favore di grandi imprese e solo marginalmente in favore delle PMI;
- Delineamento del meccanismo di garanzia e le caratteristiche per l’accesso al riguardo;
- Differenziazione della procedura di concessione della garanzia in funzione della dimensione dell’impresa richiedente;
- Garanzia rilasciata entro il 31/12/2020 su finanziamenti di durata massima 6 anni (con preammortamento massimo di 24 mesi) di importo massimo alternativamente:
- 25% del fatturato 2019 sostenuti in Italia;
- 200% dei costi del personale 2019 sostenuti in Italia (in caso di start up 2018 occorre dichiarazione del legale rappresentante su costi del personale attesi per i primi due anni);
- Differenziazione delle commissioni di garanzia per l’impresa in funzione della dimensione della stessa;
- l’impresa che riceve la garanzia, dovrà rispettare determinate previsioni;
INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI EX L. 662/96
- Semplificazioni all’accesso alla garanzia pubblica a sostegno delle banche per erogare maggior credito alle PMI ed in tempi più rapidi;
- Importo massimo garantito per singola impresa pari a €5 milioni per PMI con numero di dipendenti non superiore a 499;
- Garanzia diretta elevata al 90% previa autorizzazione della Commissione Europea;
- Riassicurazione elevata al 100% a determinate condizioni legate ai Confidi;
- Possibilità di garantire operazioni di rinegoziazione del debito a determinate condizioni;
- Allungamento automatico della garanzia del Fondo per determinate;
- Termini procedurali per la concessione della garanzia
ALTRE NORME DI INTERESSE IN MATERIA CREDITIZIA
- MISURE PER IL SOSTEGNO ALL’ESPORTAZIONE, ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE Procedura per la costituzione degli organi operativi affinché il meccanismi di garanzia previsti trovino attuazione;
- SEMPLIFICAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E DELLE COMUNICAZIONI AL FINE ASSICURARE LA CONTINUITÀ NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI E NELL’OFFERTA DEI PRODOTTI ALLA CLIENTELA DA PARTE DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI;
MISURE FISCALI
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- SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO la sospensione dei versamenti di:
- Ritenute da lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali;
- Iva;
- Contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurazione obbligatoria.
Si applica ai seguenti soggetti:1. ricavi o compensi inferiori a € 50 mili oni nel 2 01 9 – diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% rispetto al rispettivo mese del 2019;
2. ricavi o compensi superiori a € 50 mil ioni nel 201 9 – diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 50% rispetto al rispettivo mese del 2019;3. che hanno intrapreso l’attività di imp res a, di arte o profes sione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- PROROGA DELLA PREVISIONE DI SOSPENSIONE SECONDO CUI VIENE CONCESSA LA POSSIBILITÀ IN CAPO AI SOGGETTI (PERCETTORI) DI AVVALERSI DELL’OPZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO DEI COMPENSI A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA E/O A TITOLO D’ACCONTO DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA/COMMITTENTE;
- DISPOSIZIONI SUL METODO PREVISIONALE PER IL CALCOLO DEGLI ACCONTI DI GIUGNO E “DESANZIONAMENTO” IN CASO DI INSUFFICIENTE VERSAMENTO;
Utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”, non si applicano le sanzioni qualora l’importo versato non sia inferiore all’80% (quindi scostamento massimo del 20%) della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
- RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI PROROGATI ORIGINARIAMENTE AL 20 MARZO 2020 AI SENSI DEL D.L. 18/2020;
Effettuazione dei versamenti in oggetto entro il 16 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 AL 30 APRILE 2020 SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI;
- PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DURF IN MATERIA APPALTI, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020;
- DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI PER BENEFICIARE DELLE “AGEVOLAZIONI PRIMA CASA”;
- SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
– entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l’imposta di bollo del 1° trimestre sia inferiore a € 250;
– entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250;
- DISPOSIZIONI CHE PREVEDANO LA “NEUTRALIZZAZIONE” DEGLI EFFETTI FISCALI SULLE CESSIONI DI FARMACI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI AD USO COMPASSIONEVOLE;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SOCIETÀ SEMPLICI;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE, PREVEDENDO L’AMPLIAMENTO DELLE FATTISPECIE RIENTRANTI NEL BENEFICIO
MISURE CORPORATE
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- DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA AL 1 SETTEMBRE 2021;
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE
Qualora la “perdita del capitale” si verifichi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, per un periodo temporale limitato non vengono applicate le disposizioni del codice civile in materia di:
- riduzione del capitale per perdite;
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Con riferimento alla redazione del bilancio per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, al fine di poter valutare le singole voci di ilancio secondo il principio di continuazione dell’attività viene concessa una deroga applicativa temporanea e temporale al suddetto principio;
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ
Al fine di incentivare i canali necessari per il rifinanziamento delle imprese, ai finanziamenti effettuati in un determinato arco temporale a favore della società, da parte dei soci o di chi esercita attività di direzione e coordinamento, non si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di “sanzionamento indiretto” dei fenomeni c.d. di “sottocapitalizzazione nominale”;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Al fine di neutralizzare gli effetti dell’emergenza sugli esiti relativi alle procedure di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione presentati prima dello scoppio della stessa, la norma in esame in particolari proroghe e disposizioni.
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA
In un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, al fine di evitare le conseguenze possibili derivanti da istanze di fallimento di terzi o per assurdo in proprio, vengono previste le fattispecie di “improcedibilità” dei provvedimenti al riguardo per un determinato arco temporale e con le necessarie eccezioni;
MISURE SETTORIALI
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- ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA
Viene consentita la possibilità a CAF e professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale (consegna deleghe, documenti di identità e documentazione utile da parte dei contribuenti con modalità telematiche). Le suddette modalità valgono anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO
Obbligo per le parti interessate nel processo di depositare gli atti e di notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite determinate modalità telematiche.