Fissate da Siae Soundreef e Lea
Si ricorda le nuove regole operative in vigore dal primo luglio. Dopo la Liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, avvenuta con D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”, SIAE, Soundreef LTD e LEA hanno raggiunto lo scorso 10 aprile un accordo per definire tutte le controversie in essere tra le parti e a prevenire l’insorgerne di ulteriori.
Attualmente il repertorio musicale in Italia, anche straniero, è intermediato dagli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) SIAE e LEA, ciascuna legittimata a rilasciare licenze sul proprio repertorio. Le Entità di Gestione Indipendente (EGI) non possono intermediare i diritti d’autore nel territorio italiano; conseguentemente, l’EGI Soundreef ha sottoscritto, per distinte categorie di diritti, accordi di rappresentanza rispettivamente con SIAE e LEA.
L’accordo di aprile prevede il riconoscimento da parte di SIAE che gli utilizzatori di musica italiani dovranno perfezionare una licenza integrativa a quella di SIAE anche con LEA (anche per conto di Soundreef LTD), nei casi in cui l’utilizzatore suoi repertorio di quest’ultima, e che quindi il pagamento della licenza SIAE non è più esaustivo rispetto all’utilizzo di musica.
Per facilitare l’interpretazione dell’accordo da parte degli interessati, il 10 giugno SIAE, Soundreef e LEA hanno definito le “regole operative”.
Ecco la SCHEDA DI RIEPILOGO per le nuove procedure.