Non esigibile il compenso richiesto

Confesercenti precisa che la legge sul diritto d’autore attribuisce unicamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla SIAE, tramite i suoi ispettori, le competenze per la vigilanza in materia.
Nessun compenso è quindi esigibile dagli incaricati dalla SCF (società Consorzio Fonografici) che richiedono il pagamento per l’utilizzo in pubblico di musica di sottofondo ai pubblici esercizi.
“Nella maggior parte degli esercizi commerciali- dichiarano da Confesercenti – la musica di sottofondo, utilizzata non a fini di lucro, è quella trasmessa attraverso radio o televisioni, sulla quale l’equo compenso è stato già pagato dalle emittenti. Quindi, in assenza del regolamento e della mancata determinazione di un preciso importo da versare, il compenso richiesto da SCF non è esigibile”.
La Confesercenti Nazionale e la Fiepet, che a differenza di altre associazioni non ha sottoscritto con SCF convenzioni che vincolano al pagamento dell’equo compenso ex art. 73-bis, per tutelare i propri associati hanno, tramite uno studio legale, proceduto ad inviare a SCF una lettera di formale diffida.
Confesercenti Arezzo invita quindi i titolari di attività commerciali e turistiche, in caso di richieste da parte di incaricati di SCF o in caso del ricevimento di bollettini di pagamento, a rivolgersi presso gli uffici territoriali e informare telefonando allo 0575-984312 l’associazione di categoria chiedendo di Stefano Micheli referente della Fiepet.

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