Normativa sulle Piscine in Toscana: Scadenza 30 settembre

Normativa sulle Piscine in Toscana: Scadenza 30 settembre

Modifiche alla Legge Regionale e al Regolamento

Entro il 30 di settembre 2015, tramite la modulistica presente come allegato sul sito Confesercenti Arezzo, gli impianti non adeguati possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede la piscina
La presente nota entra nel merito delle norme sulle Piscine private ad uso pubblico inserite nelle strutture ricettive e riguarda, quindi, le imprese del settore alberghiero (Hotel, Agriturismo, ecc.) che offrono tale tipo di servizio.
La normativa è del 2006 ma solamente nel 2015 con la pubblicazione della Legge Regionale n. 84 del 23/12/2014 (BURT n. 64 del 30 dicembre 2014) il legislatore, cercando di venire incontro alle esigenze delle imprese, ha fissato dei punti stabili che devono essere rispettati.
Con la nuova normativa viene ancora una volta modificato l’art. 19 della LR n. 8/2006 concernente le “norme transitorie e deroghe”. In particolare:
1.viene ulteriormente prorogato il termine per gli adeguamenti:
1.Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.
2. viene aggiunto il comma 1-bis che definisce che cosa si debba intendere per piscine esistenti, equiparandole a quelle “in esercizio”
1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale – 20 marzo 2010. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1
– il comma 3 viene riscritto prevedendo un termine ai fine della presentazione dell’istanza di deroga definitiva:
Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015.
– il comma 4 viene riscritto demandando le restrizioni di esercizio collegate alla deroga, ad una futura delibera di giunta regionale:
La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida che sono in adozione da parte della Giunta regionale.

Con la LR n. 84/2014 viene modificato inoltre anche l’art. 26 della LR 8/2006 concernente le “disposizioni finali”.

Se l’originale articolo 26 si limitava a prevedere che le disposizioni di legge si sarebbero applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, con la nuova versione viene precisato:
A- Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), (ndr. le piscine degli agriturismi, degli alberghi e delle strutture ricettive in genere ) nelle parti compatibili con la presente legge.

Il nuovo articolo 26 è frutto della volontà del legislatore regionale di concedere delle agevolazioni per gli adeguamenti concernenti le piscine classificate “private ad uso collettivo”, ovvero le piscine degli alberghi, agriturismi, ecc.
Difatti, il resto della LR 84/2014 introduce, nella LR n. 8/2006, una serie di disposizioni ad hoc per questo tipo di impianti che, in sintesi, alleggeriscono il carico prescrittivo per l’esercizio dell’attività. Nel preambolo della legge si legge:
[…] Il regolamento d’attuazione della l.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come “private ad uso collettivo” in esercizio;

3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;

4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti […]
Per quanto concerne la dotazione del personale la legge prevede (art. 12) che al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati le seguenti figure:
l’assistente ai bagnanti
l’addetto agli impianti tecnologici
L’assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla Federazione Italiana Nuoto oppure in possesso di brevetto per i salvataggi in mare rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa figura altamente professionale non è richiesta per le piscine private ad uso pubblico a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura ricettiva. Quando non è prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti ed attrezza l’area della piscina con adeguate protezioni per evitare l’accesso incontrollato dei minori di anni 14 al fine di salvaguardarne l’incolumità. (per le piscine poste all’interno delle strutture ricettive le suddette limitazione alla piscina possono essere costituite anche da siepi vegetative o adeguati sistemi di allarme certificati).
L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Questa figura deve essere in possesso di una formazione proporzionata all’esperienza consolidata e alla valutazione del rischio dell’impianto.
Esiste inoltre la figura del Responsabile della Piscina che garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionanti della piscina sotto il profilo igienico sanitario, tecnologico ed organizzativo.
I controlli interni sono eseguiti secondo specifici protocolli di gestione di autocontrollo predisponendo uno specifico documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività.
Il Responsabile della Piscina (titolare dell’attività oppure un soggetto diverso specificatamente delegato) deve tenere a disposizione dell’autorità incaricata dei controlli:
un documento contenente i requisiti tecnico funzionali delle vasche
un registro degli interventi di manutenzione
un registro dei controlli dell’acqua della vasca con esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici previsti dagli allegati A-B e D, la data dei campioni dei prelievi, etc….
Il Responsabile della Piscina è tenuto ad esporre all’ingresso dell’impianto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento di accesso alla piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell’impianto, e le modalità di accesso alle vasche, la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, le modalità di raccolta, allontanamento delle acque utilizzate per la pulizia della banchina , i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa del piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento della piscina, la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque
Il Responsabile della Piscina è tenuto inoltre a:
assicurare il corretto funzionamento della struttura
assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali dell’impianto nonché i requisiti fisici, chimico- fisici e chimico microbiologici delle acque della vasca
assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo
assicurare a tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione.
Per quanto concerne la formazione obbligatoria del Responsabile della Piscina – RP – e del Responsabile degli Impianti tecnologici – AIT – la normativa presente le seguenti ore di formazione:
RP 30h RP abbreviato 20h
AIT 20h AIT abbreviato 15 h
RP + AIT 38 h RP + AIT abbreviato 20 h
Possono accedere al percorso di formazione abbreviata coloro che alla data del 20/03/2010 svolgevano già le funzioni di RP e AIT e presentano al SUAP sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.
Ai fini dell’accesso alla formazione ridotta la dichiarazione deve essere presentata al Suap entro il prossimo 30.09.2015
Si precisa che la nostra agenzia formativa – CESCOT – ha già ottenuto il riconoscimento per effettuare i corsi per il personale addetto alle piscine e che per accedere al percorso abbreviato occorre produrre la copia dell’autocertificazione presenta al SUAP.

Nota Bene:
Infine tutte le piscine il cui titolo abilitativo è posteriore al 20 marzo 2010 avrebbero già dovuto presentare la SCIA per l’inizio dell’attività ed essere adeguate alle prescrizioni della legge e del regolamento
Scarica la modulistica definitiva approvata in queste ore dalla Regione toscana, da utilizzare per la presentazione al Suap:

DICHIARAZIONE_PISCINE_AUTOCERTIFICAZIONE
MODULO_ISTANZA_DEROGA

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