Nuove disposizioni più rigide

La novità dei cartelli era nota da agosto; quella sulle bevande, invece, è davvero una sorpresa dell’ultim’ora. Un obbligo che sta creando disorientamento tra i gestori dei locali pubblici che restano aperti fino a tardi. L’ennesima, nuova versione del Codice della Strada, approvata in via definitiva dal Senato nei giorni scorsi, introduce infatti tra le altre disposizioni vincolanti particolarmente innovative (e secondo molti, pesanti) per i pubblici esercizi.
Le misure introdotte. Ai gestori dei locali si chiede di esporre cartelli recanti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’organismo. Già nota da agosto, la misura è sospesa in attesa che il Ministero definisca (entro tre mesi ) con esattezza le caratteristiche dei cartelli, La vera novità è piuttosto quella dello stop alle bevande alcoliche dopo le 2 di notte, cui gestori sono tenuti, oltre a dotarsi della possibilità di far effettuare un alcol-test ai clienti in uscita.
A chi e da quando si applica. Stando al testo di legge, le misure si applicano solo ai locali che oltre alla somministrazione bevande effettuano spettacoli o intrattenimenti. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale quindi (che potrebbe avvenire subito, o anche tra qualche settimana) sono chiamate in causa in primo luogo le discoteche.
I commenti. Il provvedimento ha già suscitato segnalazioni di dissenso da parte degli operatori del settore. senesi del settore. Si carica il gestore di responsabilità che sono più grandi di lui, che evidentemente ha scelto un mestiere che è ben diverso da quello di infermiere, a cui la norma sui test sembra assimilarlo. Come insegnano altre realtà, la prevenzione su questi fenomeni si attua piuttosto tramite più controlli sulle strade, e pene più pesanti”.
Il testo della legge. Ecco il testo integrale dell’articolo 6 (comma 2-3-4) del Decreto legge sulla sicurezza stradale convertito in legge e dedicato in particolare alle “Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita` e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita` di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantita`, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu` comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita` competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

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