E’ obbligatorio riportare la partita iva sul sito internet aziendale, anche se il sito web è utilizzato per finalità pubblicitarie o propagandistiche. Così, l’Agenzia delle entrate, con una risoluzione ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 1, del DPR n. 633/72 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente modificata dall’articolo 2, comma 1, DPR 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001 concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali”. Infatti, per l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, anche mediante una stabile organizzazione, nel territorio dello Stato, è previsto l’obbligo di presentare entro trenta giorni dall’inizio dell’attività una dichiarazione su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (AA9/7 e AA7/7) agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Il numero di partita iva attribuito al contribuente, che ha valore di codice identificarlo nei rapporti con il fisco, va, infatti, indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento, ove richiesto. L’indicazione del numero di partita Iva nel sito web ha, quindi, carattere generale e rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Le motivazioni che giustificano l’indicazione del numero di partita iva vanno ricercate nell’esigenza del fisco di monitorare l’effettiva esistenza dell’azienda che gestisce il sito e sulla necessità di garantire i visitatori e gli acquirenti contro possibili truffe, soprattutto quando via sito venga svolga l’attività di eCommerce.
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