Cominceranno sabato 15 luglio i saldi di fine stagione per l’estate 2006. Secondo quanto disposto da Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 Luglio 2002 n. 26/R, i periodi di saldo previsti risultano i seguenti: SALDI INVERNALI dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 Marzo ( dal 07 Gennaio 2004 al 07 Marzo 2005) SALDI ESTIVI dal primo sabato successivo al 9 Luglio fino al 10 Settembre ( dal 16 Luglio al 10 Settembre 2005). Questo il riepilogo delle norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi, Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98. 1. Per vendite straordinarie s’intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. Principali regole e suggerimenti sui saldi 1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune. 2. Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive. 3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. 4. I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo normale (quello originario); b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita; c) il prezzo finale di vendita (quello scontato). 5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità. 6. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. 7. Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni. 8. In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). E’ bene però precisare che: ¨ la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data); ¨ il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene; ¨ il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato); detto termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art.1490 del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti; ¨ l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. 9. Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n.8, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente. 10. Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n.50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè: a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale. . In Toscana, le asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione della durata della vendita.
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