RINNOVO CONTRATTUALE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

RINNOVO CONTRATTUALE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Per la parte economica, decorre dal 1° aprile 2023 ed avrà validità fino al 31 marzo 2027.

Si informa che il 22 marzo 2024 è stato sottoscritto dalle parti sociali l’accordo di rinnovo del CCNL Commercio, contratto che era scaduto a marzo 2019.

Il nuovo accordo decorre per la parte economica da aprile 2023 e per la parte normativa da aprile 2024. La scadenza è prevista per il 31/03/2027.

ECCO IN SINTESI LE NOVITA’:

INCREMENTI RETRIBUTIVI – È stato previsto un incremento complessivo a regime della retribuzione contrattuale mensile di 240,00 euro lordi per il 4° livello:
aprile 2023                       euro 30,00 già erogati a titolo di Anticipo Futuri Aumenti
aprile 2024                       euro 70,00
marzo 2025                      euro 30,00
novembre 2025              euro 35,00
novembre 2026              euro 35,00
febbraio 2027                  euro 40,00

UNA TANTUM – A copertura del periodo di carenza contrattuale dal 01/01/2022 al 15/03/2023 viene prevista la corresponsione di un importo a titolo di UNA TANTUM di 350,00 euro lordi per il 4° livello.
L’una tantum sarà erogata in due tranche di pari importo, la prima a luglio 2024 la seconda a luglio 2025

  • L’indennità da erogare ai lavoratori in funzione delle clausole flessibili inserite nel contratto part time passa da 120 euro annui a 155,00 euro dal 01/01/2025
  • La quota mensile a carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Aster) passa da 10 euro a 13 euro dal 01/04/2025
  • Congedo parentale: il preavviso che i lavoratori devono dare per esercitare il diritto ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale passa da 15 giorni a 5 giorni
  • CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: vengono introdotte le CAUSALI che permettono di superare i 12 mesi di contratto a termine acausale.
  • Viene reintrodotta l’indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.), cioè, se alla scadenza del contratto non sarà sottoscritto il rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza, dal settimo mese di “vacanza contrattuale” i lavoratori avranno diritto ad una indennità retributiva fino a quando non sarà rinnovato il CCNL.
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