Dal 1° gennaio 2023 anche coloro che vendono al dettaglio devono verificare che sul proprio materiale da imballo sia presente l’indicazione per lo smaltimento.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul territorio nazionale come disposto dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116.
Il 21 novembre scorso, con il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 360 del 28 settembre 2022, sono state aggiornate le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili che scatteranno dal 1° gennaio 2023.
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
OBBLIGO DEI PRODUTTORI
I produttori hanno, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. In particolare tale adempimento comporta l’indicazione su ogni tipo di imballaggio della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE.
Le indicazioni che devono essere date dal produttore degli imballaggi riguardano:
1. Il materiale dell’imballaggio
2. La famiglia dei materiali che lo compongono
3. Le indicazioni sul corretto smaltimento a fine vita dell’imballaggio.
OBBLIGO DEI DETTAGLIANTI
Anche se le indicazioni devono essere date dal produttore, tutti gli operatori (inclusi i dettaglianti) della filiera sono obbligati all’etichettatura: chi vende al consumatore finale deve quindi verificare che sia presente anche l’indicazione per lo smaltimento. In particolare tale adempimento comporta l’indicazione su ogni tipo di imballaggio della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE.
SANZIONI:
ATTENZIONE: In caso di inadempienze sono previste pesanti sanzioni a partire da un minimo di 5.000 euro.