SEI IN REGOLA CON LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

SEI IN REGOLA CON LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?
In Confesercenti il servizio di verifica e aggiornamento delle ultime disposizioni di legge.

Visto l’intensificarsi dei controlli dell’autorità competente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), con la presente siamo a ricordare i principali obblighi normativi previsti per:

  • TUTTE LE ATTIVITÀ COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, ANCHE SENZA DIPENDENTI O CON SOLO SOCI LAVORATORI e/o COLLABORATORI
  • TUTTE LE DITTE INDIVIDUALI CON LAVORATORI e/o COLLABORATORI.
Controlla se in azienda hai la seguente documentazione:
  • DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • VERBALE CONSEGNA DPI
  • NOMINA MEDICO COMPETENTE
  • GIUDIZI IDONEITA’ LAVORATIVA ADDETTI
  • NOMINA/INCARICO RSPP
  • ATTESTATO FORMAZIONE RSPP
  • NOMINA RAPPRESENTANTE LAVORATORI ( RLS ) O NOMINA RLST
  • ATTESTATO FORMAZIONE RLS
  • ATTESTATI CORSO ADDETTI ANTINCENDIO
  • ATTESTATI CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
  • ATTESTATI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
  • ATTESTATI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI
  • CASSETTA PRONTO SOCCORSO
  • ESTINTORI
  • VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA 

Gli obblighi normativi principali prevedono:

  1. 1. ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti. Per tale ragione, qualora ci siano state delle variazioni , come per esempio:

  1.         NOMINATIVI DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA (VARIAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE
  2.         VARIAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO (AMPLIAMENTO O MODIFICA DEI LOCALI)
  3.         VARIAZIONE DIPENDENTI CON RELATIVE MANSIONI SPECIFICHE
  4.         VARIAZIONE MACCHINE / ATTREZZATURE / PROCESSI PRODUTTIVI
  5.         VARIAZIONE SOSTANZE  E PRODOTTI CHIMICI CON RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA
  6.         VARIAZIONE SEDE LEGALE O RAGIONE SOCIALE
  7.         ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE
  8.         VARIAZIONE CICLI PRODUTTIVI AZIENDALI

è necessario apportare le modifiche opportune nel documento, per non incorrere in possibili sanzioni (per altro inasprite dal legislatore del 10% in data 31 dicembre 2018).

Il documento va, quindi, revisionato periodicamente, deve avere data certa e deve essere firmato da tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS o RLST, Medico Competente ).

  1. 2. FORNIRE AGLI ADDETTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE INDICATI NEL DVR ( DPI )

 3NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ( MC )

 Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare il medico competente:

  • collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
  • collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

  1. 4. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE O PROTEZIONE (RSPP)corso formazione RSPP- da rinnovare ogni 5 anni

         5. NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) TRAMITE CORSO DI FORMAZIONE O RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE (RLST)

Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforza e amplia le prerogative dei lavoratori in azienda ridefinendo, all’articolo 47, la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (R.L.S.)   

Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S..

Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti sono possibili due soluzioni.

La prima è rappresentata dall’elezione diretta da parte dei lavoratori di un loro collega occupato in azienda che in seguito dovrà partecipare obbligatoriamente ad un apposito corso di formazione.

La seconda è l’opzione da parte dei lavoratori di designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale: l’R.L.S.T. Il rappresentante territoriale viene nominato dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori di comparto tra quei soggetti che rispondono ai requisiti di conoscenze e capacità richieste dalla legge.

          6. ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

corso formazione ANTINCENDIO-da rinnovare ogni 3 anni e corso formazione PRIMO SOCCORSO- da rinnovare ogni 3 anni

          7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

corsi di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI, come da nuovo accordo Stato-Regione di dicembre 2011. Si intende per lavoratore: “la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte  o una professione”. Il corso prevede un rinnovo ogni 5 anni.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

          8. PRESENZA E CORRETTA GESTIONE DELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO O DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

          9. PRESENZA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ESTINTORI 

          10. VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

5 anni per gli impianti di tipo ordinario, 2 anni per gli impianti in luoghi a rischio

L’associazione è a tua disposizione per ogni chiarimento ed è in grado di verificare insieme a te la documentazione e se essa è aggiornata alle ultime disposizioni di legge.

CONFESERCENTI PROVINCIALE DI AREZZO Via Fiorentina 240 – AREZZO Tel. 0575984312 E-mail info@confesercenti.ar.it

CONFESERCENTI CASENTINO Via Aretina 29 – POPPI (Ar) Tel. 0575520438 E-mail: casentino@confesercenti.ar.it

CONFESERCENTI VALDARNO Via Lungarno 103 – TERRANUOVA BRACCIOLINI (Ar) Tel. 0559102822 E-mail: s.ballerini@confesercenti.ar.it

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CONFESERCENTI VALTIBERINA Via Vittorio Veneto 1/D  SANSEPOLCRO (Ar) Tel. 0575734392 E-mail: infovaltiberina@confesercenti.ar.it

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