TORNA L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI) PER GLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO

TORNA L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI) PER GLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO

Entro il 16 marzo l’imposta va versata per l’intero anno solare. Aliquota d’imposta all’8%.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 6/2023 ha espresso chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi) per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del Tulps specificando le modalità di applicazione e definendo a scopo collaborativo ed esemplificativo la tabella con cui si riconducono nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfettarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici attualmente esistenti sul mercato.

A scopo semplificativo ecco la tabella con gli apparecchi da intrattenimento meccanici indicante le relative basi imponibili forfettarie su cui applicare l’imposta dell’8%:
– AM1 biliardo e apparecchi similari su imponibile forfettario di euro 3.800,00
– AM2 elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti, su imponibile forfettario di euro 540,00
– AM3 apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza l’ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti, su imponibile forfettario di euro 510,00
– AM4 apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti, su imponibile forfettario di euro 1.090,00
– AM5 apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti, su imponibile forfettario di euro 520,00
– AM6 ruspe e apparecchi similari ai precedenti su imponibile forfettario di euro 1.630,00.

Per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c) le basi imponibili forfettarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono pari a 1.800 euro.

QUANDO PAGARE:
Per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua.

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