TOSCANA IN ZONA BIANCA: AL RISTORANTE ANCHE AL CHIUSO CADE IL LIMITE DELLE SEI PERSONE AL TAVOLO

TOSCANA IN ZONA BIANCA: AL RISTORANTE ANCHE AL CHIUSO CADE IL LIMITE DELLE SEI PERSONE AL TAVOLO

Si ricorda che dal 22 giugno, in zona bianca, il limite delle sei persone sedute allo stesso tavolo deve considerarsi superato anche al chiuso.
Per cui le attività di ristorazione sottostanno solo alle Linee guida adottate dal Ministero della Salute con Ordinanza pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2021, la quale si limita a stabilire che in tutti gli esercizi occorre:

disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Il rispetto di tale indicazione afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d’aria;

far indossare ai clienti la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;

al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;

– rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno:

definire il numero massimo di presenze contemporanee ALL’INTERNO DEI LOCALI in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;

– NEGLI ESERCIZI CHE SOMMINISTRANO PASTI, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano posti a sedere;

 ALL’INTERNO DEI LOCALI rimane l’obbligo mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

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