Videosorveglianza, ecco le regole da seguire per l’installazione

Videosorveglianza, ecco le regole da seguire per l’installazione

Per info e pratiche, potete rivolgervi agli uffici di Confesercenti

A seguito delle numerose richieste di informazioni che sono pervenute ai nostri uffici, riteniamo necessario andare ad illustrare quelle che sono le disposizioni in materia di videosorveglianza.

L’art. 4 della L. 300/70 Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs 151/2015 Jobs Act, e dall’art. 5c.2 del D.Lgs. 185/2016, obbliga il datore di lavoro a sottoscrivere preventivamente all’installazione un accordo con le rappresentanze sindacali. In caso di mancato accordo con i sindacati, l’azienda dovrà chiedere il rilascio dell’autorizzazione all’installazione delle telecamere all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) competente per territorio.

È da considerarsi illegittima l’installazione di qualsivoglia impianto finalizzato alla videosorveglianza in assenza di apposito accordo sindacale o autorizzazione del Ministero del Lavoro.

Al fine di dettagliare al meglio le casistiche che potrebbero presentarsi, si sottolinea che il comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro deve considerarsi costituito:

  • indipendentemente dal fatto che l’eventuale apparato di videosorveglianza risulti installato ma non funzionante (il comportamento sanzionato prescinde dall’effettivo funzionamento);
  • anche nel caso in cui il controllo risulti per sua natura discontinuo perché relativo a luoghi in cui i lavoratori si trovino solo saltuariamente;
  • nonostante la presenza di preavviso dato ai lavoratori.

Sanzioni. Tutte le attività di videosorveglianza che siano poste in essere prima o senza accordo o autorizzazione risulteranno passibili di ammenda da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro o, in alternativa arresto da 15 giorni ad un anno, oltre ovviamente l’immediata rimozione degli apparati non autorizzati

Gli impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità.

L’INL ha innovato, rispetto al passato, alcuni aspetti funzionali al rilascio dell’autorizzazione:

  • se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, ad esempio la “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”, è possibile inquadrare direttamente il lavoratore senza limitazioni inerenti “l’angolo di ripresa” della telecamera o “l’oscuramento del volto del lavoratore”;
  • non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, fermo restando che le riprese devono essere coerenti e connesse con le ragioni giustificatrici indicate nell’istanza;
  • l’adozione del provvedimento è subordinata alla verifica dell’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.

Per ulteriori chiarimenti e per l’espletamento delle pratiche, potete rivolgervi ai referenti degli uffici di Confesercenti

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