Vietati nei giorni di zona gialla gli spostamenti tra regioni.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito un riepilogo delle misure valide per la nostra Regione:
Giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 gennaio “ZONA GIALLA”
SPOSTAMENTI
– Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
– Aperte tutte le attività commerciali in sede fissa e su area pubblica.
– Bar e ristoranti saranno aperti, con il consumo al tavolo consentito dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni. Massimo 4 persone al tavolo, se non conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada. Asporto consentito fino alle 22 e consegna a domicilio sempre consentita.
Sabato 9 e domenica 10 gennaio “ZONA ARANCIONE”
SPOSTAMENTI
– Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
– Aperte tutte le attività commerciali in sede fissa e su area pubblica. Nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, edicole, tabacchi e vivai.
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Asporto consentito fino alle 22. Sempre consentita la consegna a domicilio.
Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.