Il DPCM del_3_novembre_2020 prevede misure diversificate a seconda della situazione concreta venutasi a creare nelle diverse aree del Paese e si applicheranno dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Il Governo ha assunto ulteriori misure di contenimento del contagio con Ordinanza del Ministro della Salute, sentito il Presidente di Regione sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici.
La Toscana è stata qualificata zona caratterizzata da massima gravità, ZONA ROSSA, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute
Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio (dunque anche all’interno dello stesso Comune), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, sempre da giustificare con autocertificazione (CLICCA QUI per SCARICARE il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE EDITABILE).
È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza, salvo che per esigenze lavorative o altre situazioni di necessità o di urgenza da autocertificare (vedi link disponibile sopra).
I gestori delle attività economiche e sociali si organizzano al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico del divieto di spostamento, ferma restando la possibilità di fare in ogni caso rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi, strutture mobili, ecc), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): CLICCA QUI per SCARICARE la cartellonistica indicante il numero massimo di persone consentito.
Le medie e le grandi strutture di vendita devono dare priorità alle prenotazioni per l’accesso all’esercizio, ove ciò sia possibile.
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, tra cui anche tabaccai, farmacie e parafarmacie (le attività che sono aperte sono elencate nell’allegato 23 al dpcm, CLICCA QUI per SCARICARE l’Allegato 23 e allegato 24 Dpcm 3 novembre 2020), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Distributori automatici: sono aperti
Commercio su area pubblica: sui posteggi isolati possono restare aperte le rivendite di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23. Le fiere sono sospese. Sui mercati possono senz’altro sempre operare le rivendite di generi alimentari, essendo invece controversa la possibilità di apertura delle medesime attività di cui all’allegato 23, sicché, in assenza di un chiarimento da parte del governo o di garanzie interpretative a livello territoriale, in via cautelativa si consiglia agli operatori di altre merceologie di astenersi dal mercato.
Attività inerenti servizi alla persona: sospese, fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DPCM (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere).
Manifestazioni fieristiche di qualsiasi natura e sagre: obbligo sospensione attività, anche per manifestazioni fieristiche in struttura.
Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.
Discoteche e sale da ballo: chiuse.
Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.
Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all’aperto.
Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.
Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.
Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.
Attività convegnistiche o congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza
Formazione professionale: obbligo di didattica a distanza, salvo che per attività pratiche e di laboratorio, nonché per lo svolgimento di esami.
Poteri dei sindaci: possibilità di adottare ulteriori misure restrittive anche in relazione al divieto assoluto di assembramento (disposizione di cui si attende chiarimento).
Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti.
Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020